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ISOPA - Organismo di Mediazione
PROCEDURA DI MEDIAZIONE - Conclusione della mediazione

La procedura di mediazione si conclude con la redazione di un processo verbale nel quale si da atto dell’esito positivo o negativo della stessa.
Quando esito dell’incontro è positivo, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole, quindi il mediatore al processo verbale allega il testo dell’accordo medesimo.
L’esito del procedimento può essere negativo per mancata partecipazione di una parte, ovvero per l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.28 del 4/03/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, ed in tal caso viene comunque redatto un processo verbale dove si segnala il fallimento del tentativo di mediazione per mancata adesione di una parte e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’ art. 11, comma 4 del decreto legislativo n.28 del 4/03/2010.
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo di una parte al tentativo di mediazione consente al giudice di poter desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, del codice di procedura civile.
Il procedimento può essere negativo, anche quando le parti non sono in grado di raggiungere un accordo; così il processo si chiude con la sottoscrizione del processo verbale nel quale si dà atto dell’esito negativo della mediazione.
Le parti prima della sottoscrizione del verbale negativo, possono richiedere al mediatore la formulazione della proposta.
La formulazione della proposta può provenire da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora il procedimento di Mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente. In tal caso il Responsabile dell’Organismo provvede alla relativa designazione.
Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.
La proposta di mediazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed è a cura delle parti.
L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Quando la Mediazione si conclude positivamente, viene redatto separato processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo, sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Qualsiasi accordo raggiunto al termine del procedimento diviene legalmente valido solo se redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse da persona munita dei poteri necessari per risolvere la controversia.
Copia del processo verbale viene rilasciato dall’Organismo alle parti che ne fanno richiesta solo se sono state interamente versate le indennità dovute.
Nell’ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, il relativo verbale viene depositato presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione. Copia del processo verbale viene rilasciato dall’Organismo alle parti che ne fanno richiesta solo se sono state interamente versate le indennità dovute.
Al termine del Procedimento di Mediazione verrà consegnata a ciascuna delle parti che hanno partecipato all’incontro una scheda di valutazione, nella quale verranno richieste informazioni circa il servizio fornito.
Tale scheda, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti, verrà inviata dal mediatore all’Organismo. L’Organismo ricevuta la scheda provvederà a trasmetterla telematicamente al Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia.

 
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