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di Mediazione
PROCEDURA DI MEDIAZIONE - Conclusione della mediazione
La procedura di mediazione si conclude con la
redazione di un processo verbale nel quale si da atto dell’esito
positivo o negativo della stessa.
Quando esito dell’incontro è positivo, le parti hanno
raggiunto un accordo amichevole, quindi il mediatore al processo
verbale allega il testo dell’accordo medesimo.
L’esito del procedimento può essere negativo per
mancata partecipazione di una parte, ovvero per l’articolo
5, comma 1, del decreto legislativo n.28 del 4/03/2010, il mediatore
svolge l’incontro con la parte istante in mancanza di adesione
della parte chiamata in mediazione, ed in tal caso viene comunque
redatto un processo verbale dove si segnala il fallimento del
tentativo di mediazione per mancata adesione di una parte e mancato
accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’ art. 11, comma
4 del decreto legislativo n.28 del 4/03/2010.
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo di una parte
al tentativo di mediazione consente al giudice di poter desumere
argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art.
116, comma 2, del codice di procedura civile.
Il procedimento può essere negativo, anche quando le parti
non sono in grado di raggiungere un accordo; così il processo
si chiude con la sottoscrizione del processo verbale nel quale
si dà atto dell’esito negativo della mediazione.
Le parti prima della sottoscrizione del verbale negativo, possono
richiedere al mediatore la formulazione della proposta.
La formulazione della proposta può provenire da un Mediatore
diverso da quello che ha condotto sino ad allora il procedimento
di Mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti
intendono offrire al Mediatore proponente. In tal caso il Responsabile
dell’Organismo provvede alla relativa designazione.
Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa
le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28. In caso di formulazione
della proposta ai sensi dell’articolo 11 del Decreto legislativo
4 marzo 2010, n.28, la stessa può provenire da un mediatore
diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione
e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire
al mediatore proponente.
La proposta di mediazione è comunicata alle parti per iscritto.
Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette
giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza
di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo
diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere
alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni
acquisite nel corso del procedimento. Se è raggiunto l'accordo
amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del
mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto
dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono
uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile,
per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione
del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale
a ciò autorizzato ed è a cura delle parti.
L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può
prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione
o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo
nel loro adempimento.
Quando la Mediazione si conclude positivamente, viene redatto
separato processo verbale al quale è allegato il testo
dell’accordo, sottoscritto dalle parti e dal Mediatore,
che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti
o la loro impossibilità di sottoscrivere. Qualsiasi accordo
raggiunto al termine del procedimento diviene legalmente valido
solo se redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome
e per conto di esse da persona munita dei poteri necessari per
risolvere la controversia.
Copia del processo verbale viene rilasciato dall’Organismo
alle parti che ne fanno richiesta solo se sono state interamente
versate le indennità dovute.
Nell’ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, il relativo
verbale viene depositato presso la Segreteria dell’Organismo
di Mediazione. Copia del processo verbale viene rilasciato dall’Organismo
alle parti che ne fanno richiesta solo se sono state interamente
versate le indennità dovute.
Al termine del Procedimento di Mediazione verrà consegnata
a ciascuna delle parti che hanno partecipato all’incontro
una scheda di valutazione, nella quale verranno richieste informazioni
circa il servizio fornito.
Tale scheda, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti,
verrà inviata dal mediatore all’Organismo. L’Organismo
ricevuta la scheda provvederà a trasmetterla telematicamente
al Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia.
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