ISOPA - Organismo
di Mediazione
PROCEDURA DI MEDIAZIONE - Durata della mediazione
Il tentativo i mediazione civile ha una durata
massima stabilita dalla legge di 4 mesi, salva diversa volontà
delle parti.
La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione
in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale
e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.
Il Responsabile dell’organismo, fissa entro 15 giorni dal
deposito della domanda, la data del primo incontro tra le parti
salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.
In ogni momento della procedura il mediatore, ove non riscontri
la certezza della ricezione della parte convocata, ha facoltà
di porre l’adempimento della notifica a carico della parte
istante con ogni mezzo che darà prova certa di avvenuta
ricezione.
Il mediatore conduce personalmente l’incontro senza formalità
di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente.
Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d’intesa con
le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi,
a breve intervallo di tempo.
Le parti possono farsi assistere da un avvocato o da un altro
professionista di fiducia. In ogni caso, è necessario portare
a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi
di chi sarà presente all’incontro, in caso siano
diversi da quelli indicati nell’apposita sezione del modulo
di domanda.
Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva,
è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 (+
IVA), che è versato dall’istante al momento del deposito
della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione
al momento della sua adesione al procedimento.
Le spese di mediazione, sono in relazione allo scaglione del valore
in cui si pone la controversia, che è indicata nella tabella
d’indennità A.
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