ISOPA
- Organismo di Mediazione
LA MEDIAZIONE
La mediazione è un metodo di risoluzione
delle controversie che si basa sull'intervento di una terza persona,
imparziale e neutra, il conciliatore, che appositamente formato
assiste le parti in conflitto orientandole nella creazione di
soluzioni su misura.
La mediazione offre alle parti la possibilità di esprimere
direttamente i propri interessi e le ansietà relative alla
lite e di partecipare al raggiungimento del risultato.
L’obiettivo della mediazione è appunto trovare un
accordo comune ed è il risultato di uno sforzo di collaborazione
di tutte le parti coinvolte nella lite.
TIPI DI MEDIAZIONE
Il D.Lgs. 28/2010 distingue tre tipi di mediazione: MEDIAZIONE
OBBLIGATORIA, FACOLTATIVA, CONCORDATA.
1. Mediazione obbligatoria
L’ art. 5, comma 1, introduce la “mediazione obbligatoria”
con riferimento ad un elevato numero di controversie che possono
insorgere in materia di:
- CONDOMINIO
- DIRITTI REALI
- DIVISIONI
- SUCCESSIONI EREDITARIE
- PATTO DI FAMIGLIA
- LOCAZIONE
- COMODATO
- AFFITTO DI AZIENDA
- RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
E NATANTI
- RESPONSABILITA’ MEDICA
- DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO
DI PUBBLICITA’
- CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI.
Chiunque intenda esercitare in giudizio un’
azione relativa ad una controversia in taluna delle suddette materie
è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione. L’anima della mediazione obbligatoria sta nell’aver
introdotto una nuova ipotesi di giurisdizione condizionata, l’esperimento
del tentativo di mediazione, infatti, è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. Per le materie di CONDOMINIO e RISARCIMENTO
DEL DANNO DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI la mediazione
obbligatoria è stata differita per Marzo 2012.
2. Mediazione facoltativa
Il legislatore del 2010 ha previsto anche un tentativo di mediazione
“facoltativa”, rimesso ad una possibile iniziativa
delle parti o del giudice stante per un verso, il disposto di
cui all’art.2 D.Lgs. il quale stabilisce che: per altro
verso, il disposto di cui all’art. 5, secondo comma, del
medesimo decreto in forza del quale, il giudice, anche in sede
di giudizio d’appello, valutata la natura della causa, lo
stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, prima
dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero,
quando tale udienza non è prevista, prima della discussione
della causa, può invitare le stesse a procedere alla mediazione.
Condicio sine qua non per la mediazione facoltativa è che
le parti aderiscano all’invito.
3. Mediazione concordata
Accanto alla mediazione obbligatoria e a quella facoltativa la
legge contempla anche una forma di mediazione “concordata”,
da attivarsi quando il ricorso alla procedura in questione sia
previsto da un'apposita clausola di mediazione contenuta nel contratto,
statuto ovvero atto costitutivo dell'ente. La domanda di mediazione
è presentata davanti all'organismo di mediazione indicato
nella clausola. |
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