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Presenta istanza di mediazioneISOPA - Organismo di Mediazione
LA MEDIAZIONE

La mediazione è un metodo di risoluzione delle controversie che si basa sull'intervento di una terza persona, imparziale e neutra, il conciliatore, che appositamente formato assiste le parti in conflitto orientandole nella creazione di soluzioni su misura.
La mediazione offre alle parti la possibilità di esprimere direttamente i propri interessi e le ansietà relative alla lite e di partecipare al raggiungimento del risultato.
L’obiettivo della mediazione è appunto trovare un accordo comune ed è il risultato di uno sforzo di collaborazione di tutte le parti coinvolte nella lite.

TIPI DI MEDIAZIONE
Il D.Lgs. 28/2010 distingue tre tipi di mediazione: MEDIAZIONE OBBLIGATORIA, FACOLTATIVA, CONCORDATA.

1. Mediazione obbligatoria
L’ art. 5, comma 1, introduce la “mediazione obbligatoria” con riferimento ad un elevato numero di controversie che possono insorgere in materia di:

  • CONDOMINIO
  • DIRITTI REALI
  • DIVISIONI
  • SUCCESSIONI EREDITARIE
  • PATTO DI FAMIGLIA
  • LOCAZIONE
  • COMODATO
  • AFFITTO DI AZIENDA
  • RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI
  • RESPONSABILITA’ MEDICA
  • DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI PUBBLICITA’
  • CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI.

Chiunque intenda esercitare in giudizio un’ azione relativa ad una controversia in taluna delle suddette materie è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L’anima della mediazione obbligatoria sta nell’aver introdotto una nuova ipotesi di giurisdizione condizionata, l’esperimento del tentativo di mediazione, infatti, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per le materie di CONDOMINIO e RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI la mediazione obbligatoria è stata differita per Marzo 2012.

2. Mediazione facoltativa
Il legislatore del 2010 ha previsto anche un tentativo di mediazione “facoltativa”, rimesso ad una possibile iniziativa delle parti o del giudice stante per un verso, il disposto di cui all’art.2 D.Lgs. il quale stabilisce che: per altro verso, il disposto di cui all’art. 5, secondo comma, del medesimo decreto in forza del quale, il giudice, anche in sede di giudizio d’appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. Condicio sine qua non per la mediazione facoltativa è che le parti aderiscano all’invito.

3. Mediazione concordata
Accanto alla mediazione obbligatoria e a quella facoltativa la legge contempla anche una forma di mediazione “concordata”, da attivarsi quando il ricorso alla procedura in questione sia previsto da un'apposita clausola di mediazione contenuta nel contratto, statuto ovvero atto costitutivo dell'ente. La domanda di mediazione è presentata davanti all'organismo di mediazione indicato nella clausola.

 
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