ISOPA - Organismo
di Mediazione
PROCEDURA DI MEDIAZIONE
La parte di una controversia che intende avviare
un procedimento di Mediazione può attivarlo procedendo
alla compilazione dell’apposito modulo
Istanza Singola predisposto dall’organismo,
oppure inviando una richiesta scritta, in carta semplice contenente
i seguenti elementi:
- nome dell’Organismo;
-
dati identificativi di tutte le parti coinvolte
e recapiti a cui inviare le comunicazioni, compresi quelli
telefonici, di telefax e quelli eventuali di posta elettronica
certificata;
-
oggetto della domanda con indicazione
della materia e della la sommaria descrizione dei fatti e
delle questioni controverse;
-
dati identificativi di colui che eventualmente
parteciperà e/o rappresenterà la parte nel procedimento,
con attestazione scritta del relativo potere;
-
indicazione del valore della controversia
;
-
dichiarazione di accettazione del Regolamento.
Le parti possono scegliere liberamente l’organismo.
In caso di più domande, la mediazione si svolgerà
davanti all’organismo presso cui è stata presentata
e comunicata alla controparte la prima domanda.
All'atto della presentazione della domanda di mediazione il Responsabile
dell’Organismo designa, entro 3 giorni dal deposito della
domanda presso la segreteria dell’organismo, un mediatore,
secondo un criterio di rotazione contemperato da un criterio di
specializzazione, secondo la specifica competenza in materia,
disponibilità e esperienza in mediazione.
Al ricevimento della richiesta, qualora l’istante non abbia
già provveduto automaticamente ad informare la controparte
dandone debita comunicazione all’Organismo, il responsabile
dell’Organismo (avvalendosi anche dei propri addetti alla
Segreteria o dello stesso Mediatore designato) si attiverà
richiedendo all’ altra parte la disponibilità ad
aderire al procedimento di Mediazione.
Nel caso in cui il convenuto accetti di partecipare alla procedura
di mediazione, procede al deposito presso la segreteria dell’Organismo
della risposta di mediazione, per contro, il convenuto può
anche decidere di non partecipare alla procedura.
Le parti possono velocizzare l’avvio della procedura presentando
una “istanza
congiunta di mediazione”.
Anche per l’istanza congiunta sono dovute le spese di avvio
del procedimento. |
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